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Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 13/03/2007 (Rv. 596753 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Notificazione cartella esattoriale - Opposizione ex legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Limiti - Opposizione all'esecuzione - Opposizione agli atti esecutivi - Presupposti.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596753-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE

Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie (nella specie irrogate dall'U.P.I.C.A.), è ammissibile l'opposizione ai sensi della legge n.689 del 1981 soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., secondo le forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)