Sez. 3, Sentenza n. 1985 del 29/01/2014 (Rv. 629973 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Notificazione della cartella esattoriale - Omessa o mancata notificazione del verbale di accertamento o dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione - Deduzione di vizi attinenti all'atto presupposto - Natura dell'opposizione - Ex art. 22 legge n. 689 del 1981 - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
L'opposizione alla cartella esattoriale, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al codice della strada, va proposta ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli in ragione della nullità o dell'omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)