Sez. 3, Sentenza n. 23894 del 07/06/2006 Ud. (dep. 11/07/2006) Rv. 234423 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Incompatibilità ex art. 197, comma primo lett. b), cod. proc. pen. - Connessione probatoria - Collegabilità al solo stato di imputato di reato in danno della persona per cui si procede - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
La connessione probatoria di cui all'art. 371, comma secondo lett. b), cod. proc. pen., tale da determinare l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo lett. b), cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento dell'uno sia destinato ad influire su quello degli altri, non potendosi fare discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 371 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)