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Sez. 6, Sentenza n. 15107 del 19/02/2003 Ud. (dep. 31/03/2003) Rv. 226435 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Soggetto esaminato - Persona imputata per reato connesso a norma dell'art. 12 cod.proc.pen. e persona offesa - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Presupposti - Limiti - Prevalenza della condizione di testimone - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226435-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Le deposizioni testimoniali rese dalle parti lese che siano, ad un tempo, imputate di reato commesso in danno reciproco le une delle altre, sono - in linea di principio- ammissibili, fermo il disposto dell'art. 197, primo comma lett. a) cod. proc. pen., disposizione che, per quanto riguarda la c.d. connessione occasionale presuppone non solo il legame obiettivo tra le condotte, ma anche l'identità soggettiva, cioè la riferibilità alla stessa persona dei reati collegati. Quando in capo al soggetto le cui dichiarazioni devono essere assunte nel giudizio la condizione di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato concorre con quella di persona offesa dal reato, quest'ultima, per la sua maggiore pregnanza, è destinata a prevalere, cosicché il soggetto deve essere esaminato nella veste di testimone, con l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 com. 1 lett. A CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 com. 1 lett. A CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 210 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)