diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 27406 del 18/11/2008 (Rv. 605528 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Acquisizione da parte di un ente pubblico di prestazioni professionali in assenza di copertura finanziaria - Riconoscimento del debito fuori bilancio - Conseguenza - Sanatoria della nullità - Esclusione - Sussistenza - Verificazione di detta sanatoria anche nel caso di conclusione del relativo contratto in assenza di prova scritta - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605528-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Il contratto di prestazione d'opera professionale, stipulato da un ente locale col professionista, è nullo sia quando la delibera di conferimento dell'incarico non è accompagnata dall'attestazione della necessaria copertura finanziaria, sia quando è priva della forma scritta. Di tali due ipotesi di nullità, solo la prima può essere sanata attraverso la ricognizione postuma di debito da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144), poi seguito dal d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 191 e 194). La suddetta dichiarazione, per contro, non rileva e non può avere alcuna efficacia sanante ove il contratto stipulato dalla P.A. sia privo della forma scritta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 191, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 194

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)