Sez. 1, Sentenza n. 11021 del 25/05/2005 (Rv. 582531 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE | Riconoscimento di debiti fuori bilancio - Effetti - Sanatoria di contratti nulli - Esclusione - Fattispecie in tema di contratto privo di forma scritta.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - IN GENERE
Il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 24 d.l. 2 marzo 1989, n. 66 (conv., con modif., nella legge 24 aprile 1989, n. 144) e dell'art. 12-bis d.l. 12 gennaio 1991, n. 6 (conv., con modif., nella legge 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la stipula dei contratti da parte della P.A., né introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi; sicché il predetto riconoscimento presuppone necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'efficacia di un delibera ricognitiva di obbligazione derivante da contratto privo di forma scritta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 24, Decreto Legge 16/01/1991 num. 6 art. 12 bis, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)