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Sez. 3, Sentenza n. 80 del 08/01/2010 (Rv. 610868 - 01)

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE | Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni ed altri enti - Poteri - Individuazione - Delega o concessione in favore di altro ente relative alla gestione del territorio e della fauna ivi insediata - Conseguenze per i danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità dell'ente delegato ex art. 2043 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa alla legislazione della Regione Marche.
Stato
decisa il 2010-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610868-01

CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE

La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (come, nel caso esaminato, da parte della Regione Marche, in virtù della legge reg. n. 7 del 1995, in favore delle Province). In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione nella parte in cui aveva addebitato esclusivamente alla Regione Marche la responsabilità di danni potenzialmente e in astratto imputabili, anche per effetto della suddetta legge reg., alle attività amministrative svolte dalla Provincia di Pesaro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 10 CORTE COST., Legge Cost. 08/06/1990 num. 142, Legge Reg. Marche 05/01/1995 num. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)