Sez. 4, Sentenza n. 1126 del 07/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215660 - 01
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Medici operanti in una struttura sanitari pubblica - Primario - Responsabilità dei malati - Posizione di garanzia - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI
Il primario ospedaliero è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei suoi pazienti alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che il suo intervento è dovuto solo in casi di particolari difficoltà o di complicazioni; ciò risulta chiaramente dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (ordinamento interno dei servizi ospedalieri) che gli attribuisce la "responsabilità" dei malati e dall'art. 63, comma 5, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (stato giuridico del personale delle U.S.L.) secondo il quale il medico appartenente alla posizione apicale ha il potere di impartire istruzioni e direttive in ordine alla diagnosi e alla cura e di verificarne l'attuazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)