Sez. L, Sentenza n. 1356 del 23/02/1983 (Rv. 426156 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PRINCIPIO EX ART. 2103 COD. CIV. VECCHIO TESTO - NUOVI PATTI O CONVENZIONI DI MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - INCIDENZA IN QUALSIASI DIREZIONE SULLE MANSIONI DEL LAVORATORE - CONSENSO TACITO DEL MEDESIMO - RILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE - PRINCIPIO EX ART. 2103 COD. CIV. VECCHIO TESTO - NUOVI PATTI O CONVENZIONI DI MODIFICAZIONE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITÀ - INCIDENZA IN QUALSIASI DIREZIONE SULLE MANSIONI DEL LAVORATORE - CONSENSO TACITO DEL MEDESIMO - RILEVANZA.*
Il principio dell'immutabilità delle mansioni e dell'irriducibilità della retribuzione, di cui all'art. 2103 cod. civ. nel testo anteriore alla modificazione introdotta con l'art. 13 della legge n. 300 del 1970, non impedisce alle parti, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, di stabilire nuovi patti o convenzioni che attuino le modifiche del rapporto che esse ritengono più opportune, anche se tali accordi vengono ad incidere, in qualsiasi direzione, sulle mansioni del prestatore d'opera, il quale può manifestare il suo consenso, di fronte al mutamento stabilito dall'imprenditore, anche tacitamente, continuando a prestare la sua opera, senza sollevare eccezioni di sorta nella nuova posizione. (V 5920/81, mass n 416685; (Conf 4738/82, mass n 422696; (Conf 4686/79, mass n 401235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)