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Sez. L, Sentenza n. 4738 del 01/09/1982 (Rv. 422696 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE, VIGENTE PRIMA DELLA MODIFICAZIONE INTRODOTTA CON L'ART. 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ABROGABILITÀ CONVENZIONALE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422696-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PRINCIPIO DELL'IMMUTABILITÀ DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITÀ DELLA RETRIBUZIONE, VIGENTE PRIMA DELLA MODIFICAZIONE INTRODOTTA CON L'ART. 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ABROGABILITÀ CONVENZIONALE.*

Il principio dell'immutabilità delle mansioni e dell'irriducibilità della retribuzione, di cui all'art. 2103 cod. civ. nel testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non impedisce che le parti, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, possono stabilire nuovi patti o convenzioni che attuino le modifiche del rapporto che esse ritengono più opportune, anche se tali accordi vengono ad incidere in qualsiasi direzione sulle mansioni del prestatore d'opera, il quale può manifestare il suo consenso, di fronte al mutamento stabilito dall'imprenditore, anche tacitamente, continuando a prestare la propria opera senza sollevare eccezioni di sorta sulla nuova posizione. (nella specie, in applicazione di tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto sussistente il suddetto consenso, pur in presenza di doglianze rivolte dal lavoratore, circa l'intervenuto mutamento, non al datore di lavoro, bensì a terzi quali la commissione interna e le organizzazioni sindacali, continuandosi, tuttavia, da parte sua nella prestazione lavorativa alle nuove condizioni). (V 5920/81, mass n 416685; (V 5680/81, mass n 416365; (Conf 4686/79, mass n 401235; (Conf 1465/77, mass n 385353).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)