Sez. L, Sentenza n. 4686 del 28/08/1979 (Rv. 401235 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITA DELLA RETRIBUZIONE VIGENTE PRIMA DELLA MODIFICAZIONE INTRODOTTA CON L'ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DEROGABILITA CONVENZIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - PRINCIPIO DELLA IMMUTABILITA DELLE MANSIONI E DELLA IRRIDUCIBILITA DELLA RETRIBUZIONE VIGENTE PRIMA DELLA MODIFICAZIONE INTRODOTTA CON L'ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - DEROGABILITA CONVENZIONALE.*
Il principio della immutabilita delle mansioni e della irriducibilita della retribuzione, di cui all'art 2103 cod civ, vigente prima della modifica introdotta con l'art 13 della legge 20 maggio 1970 n 300, non impedisce che le parti, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, possono stabilire nuovi patti o convenzioni che attuino le modifiche del rapporto che esse ritengano piu opportune, anche se tali accordi vengano ad incidere, in qualsiasi direzione sulle mansioni del prestatore d'opera, il quale puo manifestare il suo consenso, di fronte al mutamento stabilito dall'imprenditore, anche tacitamente, continuando a prestare la propria opera, senza sollevare eccezioni di sorta nella nuova posizione. (Conf 1645/77, mass n 385353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)