Sez. 1, Sentenza n. 39374 del 26/10/2006 Ud. (dep. 29/11/2006) Rv. 235977 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA | Provvedimento dichiarativo della latitanza - Cessazione dello stato di latitanza - Contatto occasionale con l'Autorità mediante uso di false generalità - Equiparazione alla cattura - Esclusione - Obbligo della P.G. di procedere ad accertamenti genetici o dattiloscopici in occasione dei controlli - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - LATITANZA
La disposizione contenuta nell'art. 296 cod. proc. pen. non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., laddove, ai fini della cessazione dello stato di latitanza, attribuisce esclusivo rilievo alla cattura del soggetto e non al semplice contatto occasionale con l'Autorità del soggetto ricercato che usi false generalità, non potendo porsi a carico delle forze di polizia l'obbligo generalizzato di procedere all'identificazione di una persona, cittadina o straniera, per mezzo del DNA o delle impronte digitali al fine di verificare se sia ricercata in relazione alla commissione di qualche reato. (Fattispecie in cui il ricorrente, dopo la commissione di un duplice omicidio in Italia, era riparato all'estero passando la frontiera con un falso nome e, successivamente, aveva usato false generalità, non rilevate in occasione di successivi controlli, fino a quando non era stata eseguita una procedura di comparazione delle impronte digitali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 296, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)