Sez. L, Sentenza n. 14032 del 26/07/2004 (Rv. 574971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI | Referendum parzialmente abrogativo dell'art. 26 st. lav. - Effetti - Sopravvenuto divieto di operare trattenute sulle retribuzioni dei lavoratori in favore dei sindacati - Esclusione - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore degli stessi - Ammissibilità - Limiti - Ingiustificato rifiuto dell'azienda di accreditare le relative somme ai sindacati - Condotta antisindacale - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - CONTRIBUTI
Il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso, a meno che la stessa cessione non comporti in concreto, a carico del datore di lavoro, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ. Ne consegue che, al di fuori dell'ipotesi suddetta, il rifiuto dell'azienda di effettuare tali versamenti si configura come antisindacale, in quanto pregiudica l'acquisizione da parte del sindacato dei mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)