Sez. L, Sentenza n. 10616 del 03/06/2004 (Rv. 573375 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Rifiuto del datore di lavoro di effettuare le trattenute sindacali sulla busta paga in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo regolante la materia - Condotta antisindacale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare, su richiesta del lavoratore, le trattenute sindacali sulla busta paga in favore di un sindacato non firmatario del contratto collettivo regolante la materia non configura una condotta antisindacale, avverso la quale sia azionabile il rimedio di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, atteso che, da un lato, la rilevanza esclusiva della volontà del singolo lavoratore finirebbe per comportare un ingiustificato ridimensionamento della contrattazione collettiva e che, dall'altro, l'ammissione di una cessione parziale del credito a prescindere dalla volontà del datore di lavoro (debitore ceduto) determinerebbe a carico di quest'ultimo oneri aggiuntivi, derivanti dal pagamento frazionato a più soggetti, che non trovano giustificazione nel quadro normativo risultante dall'esito del "referendum" dell'11 giugno 1995 e dal d.P.R. 28 luglio 1995 n. 335, e si porrebbe in contrasto, pertanto, con il principio di correttezza e buona fede che deve presiedere alla formazione, interpretazione ed esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., DPR 28/07/1995 num. 313 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)