Sez. 3, Sentenza n. 387 del 05/02/1968 (Rv. 331374 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE.*
L'Esercizio del diritto di trasferire in qualsiasi posto del territorio nazionale la propria residenza (art.16 della Costituzione), benche rifletta un fatto essenzialmente volontario, legittima ex se l'opposizione alla proroga legale ai sensi dell'art.4 della legge 23 maggio 1950 n.253, per cui incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore e lo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilita dell'immobile locato.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)