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Sez. 3, Sentenza n. 4294 del 25/09/1978 (Rv. 393957 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE - LEGITTIMITA - LIMITI - TRASFERIMENTO FITTIZIO PER ELUDERE LE LEGGI VINCOLISTICHE - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1978-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393957-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - TRASFERIMENTO DEL LOCATORE - NEL COMUNE DI UBICAZIONE DELL'IMMOBILE LOCATO - DINIEGO DELLA PROROGA LEGALE - LEGITTIMITA - LIMITI - TRASFERIMENTO FITTIZIO PER ELUDERE LE LEGGI VINCOLISTICHE - ONERE PROBATORIO DEL CONDUTTORE - CONTENUTO.*

Il diritto del locatore di trasferire la propria residenza nel comune dov'e sito l'immobile locato, benche rifletta un comportamento essenzialmente volontario, ben puo essere assunto quale causa legittima di diniego della proroga legale della locazione, trattandosi di un diritto primario e assoluto (art 16 cost), il cui Esercizio non e suscettibile di limitazioni, salvo che il trasferimento non si dimostri fittizio e determinato dal fine di eludere le leggi vincolistiche: verificandosi tale ipotesi, incombe al conduttore l'Onere di provare la simulazione della ragione addotta dal locatore e lo scopo di conseguire maliziosamente la disponibilita dell'immobile. (Conf 387/68, mass n 331374).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)