Sez. 5, Sentenza n. 11150 del 01/02/2006 Ud. (dep. 30/03/2006) Rv. 233894 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di un documento che, ancorché in fotocopia, appaia come atto giudiziale idoneo alla riscossione di una somma di denaro - Reato di cui agli artt. 477 e 482 - Sussistenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI
Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificato amministrativo (art. 477 e 482 cod. pen.), la formazione fraudolenta, mediante fotocomposizione, di un documento che appaia come atto giudiziale idoneo ad abilitare alla riscossione di una somma di denaro, considerato che in tal caso il documento formato con l'uso della riproduzione fotostatica di altro documento - previamente alterato nel suo contenuto - non si presenta come copia ma con l'apparenza di un documento originale, idoneo a trarre in inganno i terzi di buona fede.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)