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Sez. 5, Sentenza n. 5401 del 02/12/2004 Ud. (dep. 11/02/2005) Rv. 231171 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Riproduzione fotostatica integrale di un permesso di accesso a zona a traffico limitato priva di attestazione di autenticità - Reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231171-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 cod. pen.), la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)