Sez. 2, Sentenza n. 5146 del 25/11/1977 (Rv. 388769 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI SUSSIDIARIETA TRA I CANONI ERMENEUTICI - SUSSISTENZA - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA RISPETTO ALL'ESAME DEL CONTENUTO LETTERALE DEL CONTRATTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - RAPPORTO DI SUSSIDIARIETA TRA I CANONI ERMENEUTICI - SUSSISTENZA - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI SUCCESSIVO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - SUSSIDIARIETA RISPETTO ALL'ESAME DEL CONTENUTO LETTERALE DEL CONTRATTO.*
In materia di interpretazione dei contratti il principio di gerarchia vige non solo tra le norme meramente interpretative e quelle integrative, nel senso che le prime hanno la precedenza sulle seconde, ma anche tra le stesse norme interpretative, anch'esse suscettibili di una graduale applicazione in funzione del carattere sussidiario di una norma rispetto alle altre: pertanto il ricorso al comportamento delle parti successivo alla stipulazione del negozio ha carattere sussidiario rispetto all'esame del contenuto del contratto ed e, quindi, consentito solo nell'ipotesi in cui il giudice non possa ricostruire la comune volonta delle parti attraverso le espressioni del testo negoziale. (Conf 2580/75, mass n 376525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)