Sez. 3, Sentenza n. 2549 del 22/05/1978 (Rv. 391893 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - LIMITI - CARATTERE SUSSIDIARIO - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI RESO POSSIBILE DALL'UTILIZZAZIONE DEL CRITERIO INTERPRETATIVO LOGICO-LETTERALE - INDAGINE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DIVIETO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - RILEVANZA - LIMITI - CARATTERE SUSSIDIARIO - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DELLA COMUNE INTENZIONE DELLE PARTI RESO POSSIBILE DALL'UTILIZZAZIONE DEL CRITERIO INTERPRETATIVO LOGICO-LETTERALE - INDAGINE DEL COMPORTAMENTO DELLE PARTI POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - DIVIETO.*
Il criterio d'interpretazione posto dall'art 1362, secondo comma, cod civ, circa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, ha carattere sussidiario, cosicche il giudice e tenuto ad avvalersene solo quando il significato del contratto, o di una sua clausola, sia dubbio, mentre, se lo accertamento della comune intenzione delle parti sia possibile utilizzando il fondamentale criterio interpretativo logico-letterale, non e consentito trarre argomento, per una diversa interpretazione del contratto, dalla sua esecuzione in modo difforme da quello pattuito. (Conf 5146/77, mass n 388769; (Conf 629/77, mass n 384195; (Conf 2580/75, mass n 376525; (Conf 3685/74, mass n 372205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)