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Sez. U, Sentenza n. 851 del 08/03/1975 (Rv. 374232 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - DIFETTO DEL POTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374232-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - MANCANZA - DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - DIFETTO DEL POTERE GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE.*

Ove sia stato dichiarato inammissibile - nella specie, per proposizione fuori termine - il ricorso proposto, a norma dell'art 362 cod proc civ, contro la decisione del consiglio di stato emessa durante la pendenza del procedimento per regolamento di giurisdizione, la decisione stessa, quantunque inficiata dal difetto del potere giurisdizionale passa in giudicato e, di conseguenza, resta irretrattabilmente stabilita la giurisdizione del giudice che la ha emanata. Pertanto, se la parte vincitrice nel procedimento giurisdizionale amministrativo, proponga dinanzi al consiglio di stato il ricorso di cui all'art 27 del tu 26 giugno 1924 n 1054, per far valere l'Obbligo della pa di conformarsi alla cennata decisione, la controparte non puo contestare, - nella specie, a mezzo di nuovo regolamento di giurisdizione - la Competenza giurisdizionale dello stesso consiglio in ordine al cennato giudizio di ottemperanza in conseguenza del difetto della potestas judicandi che inficierebbe la pronunzia, di cui si richiede l'attuazione, per essere stata la medesima emanata malgrado l'intervenuta istanza del regolamento preventivo di giurisdizione. (V 3632/72, mass n 361650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)