Sez. U, Sentenza n. 3019 del 25/05/1979 (Rv. 399364 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE - PRONUNCIA DI SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INVALIDITA DELLA SENTENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONFIGURABILITA - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA NON IMPUGNATA CON IL REGOLAMENTO NECESSARIO - MANCATA RIASSUNZIONE - CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCESSO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IMPROCEDIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - OMISSIONE - PRONUNCIA DI SENTENZA DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - INVALIDITA DELLA SENTENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO - CONFIGURABILITA - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA NON IMPUGNATA CON IL REGOLAMENTO NECESSARIO - MANCATA RIASSUNZIONE - CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL PROCESSO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IMPROCEDIBILITA.*
La sentenza pronunciata dal giudice del merito in pendenza del regolamento di giurisdizione non e inesistente, ma soltanto invalida, e pertanto, qualora tale invalidita non sia fatta valere con i mezzi di impugnazione propri della pronunzia medesima, questa e suscettibile di passare in giudicato ovvero, quando decida unicamente sulla Competenza, di avere l'efficacia riconosciutale dalla legge processuale. Pertanto, nel caso di pronuncia sulla Competenza, non impugnata con il regolamento necessario di Competenza, la mancata riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente comporta l'Estinzione del processo, con la conseguente improcedibilita del ricorso per regolamento di giurisdizione, che sia stato proposto anteriormente, giacche questo avendo natura di procedimento incidentale, non puo sopravvivere al venir meno del suo presupposto. (V 4147/76, mass n 382819; (V 851/75, mass n 374232; (V 9/75, mass n 373105; (V 2714/74, mass n 371167; (V 1524/73, mass n 364291; (V 3632/72, mass n 361650; (V 345/70, mass n 345246).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)