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Sez. U, Sentenza n. 331 del 12/06/1999 (Rv. 527344 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Kuna-kuwait News Agency - Natura di ente pubblico - Sussistenza - Controversia promossa da un dipendente al fine di ottenere la dichiaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli e le conseguenti statuizioni di carattere patrimoniale - Giurisdizione del giudice italiano - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527344-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

Il giudice italiano difetto di giurisdizione in relazione alla controversia promossa da un dipendente della Kuna - Kuwait News Agency, agenzia di stampa del Kwait, al fine di ottenere, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli dalla suddetta agenzia, la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di quanto dovuto in conseguenza di tale statuizione, tenuto conto che, alla stregua dell'ordinamento dello Stato di appartenenza, la Kuna deve considerarsi ente pubblico, dovendosi pertanto qualificare come rapporto di pubblico impiego il dedotto rapporto di lavoro, e che l'esenzione della giurisdizione italiana opera non solo quando parte in causa sia uno Stato estero, ma anche un ente pubblico attraverso il quale il suddetto Stato opera per perseguire in maniera indiretta i propri fini collettivi, a nulla rilevando che in corso di causa il lavoratore abbia optato per il risarcimento in luogo della reintegrazione originariamente richiesta (e ciò a prescindere dalla ritualità di una opzione formulata prima della decisione sulla originaria domanda), giacché la domanda, pur limitata a pretese a contenuto patrimoniale, richiede pur sempre una valutazione del comportamento datoriale ostativa dell'esercizio della giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Costituzione art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)