diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 19600 del 17/07/2008 (Rv. 604573 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI | Pretese a contenuto patrimoniale nei confronti dello Stato straniero - Immunità dalla giurisdizione civile dello Stato italiano - Possibilità - Condizioni - Apprezzamenti ed indagini sull'esercizio dei poteri pubblicistici dello Stato straniero - Necessità - Domanda restitutoria e risarcitoria per l'occupazione di un immobile da parte dello Stato straniero assunta come illegittima - Destinazione dell'immobile ad ufficio commerciale dell'ambasciata - Giurisdizione del giudice italiano - Carenza.
Stato
decisa il 2008-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604573-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI

L'immunità di diritto internazionale dello Stato straniero dalla giurisdizione civile dello Stato italiano, ricorre anche nel caso di pretese a contenuto patrimoniale, sempre che il riconoscimento delle stesse richieda apprezzamenti ed indagini sull'esercizio, in atti o anche solo in comportamenti, dei poteri pubblicistici dello Stato o ente straniero. Pertanto, il giudice italiano è carente di giurisdizione sulla domanda nei confronti di uno Stato straniero (nella specie la Repubblica Popolare Cinese) per la detenzione di un immobile, assunta come illegittima, quando risulti che lo stesso sia adibito ad ufficio commerciale dell'ambasciata, poiché, in tal caso, esiste un effettivo rapporto di strumentalità necessaria con i poteri pubblicistici di esercizio del diritto di missione da parte dello Stato estero, che non può essere sottoposto ad apprezzamenti e valutazioni da parte del giudice italiano, al fine di rilevarne l'illegittimità fondante la domanda di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)