diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5232 del 15/03/2004 (Rv. 571135 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Contratto di abbonamento telefonico - Registrazione del contatore - Prova legale del traffico telefonico - Esclusione - Disconoscimento da parte dell'utente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571135-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO

In tema di contratto di abbonamento telefonico, la registrazione del contatore centrale della società telefonica, posto all'esterno e a distanza dell'apparecchio dell'utente, se costituisce normale misuratore del traffico telefonico riferibile all'utenza, non costituisce prova legale di per sè, ma fa piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale le risultanze sono indicate non ne disconosce la conformità ai fatti (art. 2712 cod. civ.), ancorché l'uso ne sia consentito dal regolamento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)