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Sez. 3, Sentenza n. 8901 del 10/09/1997 (Rv. 507800 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO | Contratto di abbonamento telefonico - Registrazione del contatore - Prova legale del traffico telefonico - Esclusione- Disconoscimento da parte dell'utente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507800-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEFONI - CONCESSIONI AD USO PRIVATO

Con riferimento al contratto di abbonamento telefonico, la registrazione del contatore, posto all'esterno e a distanza dell'apparecchio dell'utente, se costituisce normale misuratore del traffico telefonico riferibile all'utenza, non costituisce prova legale di per sè, ma forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, solo se colui contro il quale le risultanze sono indicate non ne disconosce la conformità ai fatti (art. 2712 cod. civ.), ancorché l'uso di tale mezzo di riproduzione meccanica sia consentito dal regolamento contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)