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Sez. 1, Sentenza n. 4892 del 04/06/1987 (Rv. 453512 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453512-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - EFFETTI - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'accettazione, da parte dell'ente assegnante, della domanda di riscatto dell'assegnatario, con la comunicazione del prezzo di cessione, vale ad esentare l'assegnatario medesimo dall'Onere della riconferma della domanda, nonché a rendere incontestabile il suo diritto di ottenere il riscatto per quel prezzo, secondo la disciplina fissata dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513 (come interpretato ed integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457), ma non determina il trasferimento della proprietà, restando a tal fine indispensabile la formale redazione dell'atto scritto di compravendita. (V 577/85, mass n 438788; (V 4838/83, mass n 429726).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)