Sez. 1, Sentenza n. 3776 del 30/03/1995 (Rv. 491536 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Domanda di cessione - Presentazione nel vigore del d.P.R. n. 2 del 1959 - Accettazione della domanda e comunicazione del prezzo di cessione - Effetti - Conferma della domanda - Necessità - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
Con riguardo al trasferimento in proprietà dell'alloggio costruito in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, ove la domanda dell'assegnatario-conduttore sia stata presentata nel tempo in cui era in vigore la disciplina prevista dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (e confermata secondo le previsioni transitorie della legge n. 513/77, come interpretata ed integrata dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457) l'accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo di cessione da parte dell'ente determinano, in via definitiva, il diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione attraverso la stipula dell'apposito contratto di compravendita, sicché l'accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo di cessione, mentre segnano il momento dell'acquisizione del diritto di ottenere il riscatto nei termini fissati, esimono l'assegnatario dall'onere della conferma della domanda. Siffatto onere grava, infatti, sui soggetti la cui domanda non sia stata ancora accettata e, conseguentemente, non sia stato definito il relativo procedimento amministrativo per il quale la comunicazione del prezzo di cessione costituisce un dato essenziale.
Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)