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Sez. 1, Sentenza n. 8006 del 08/08/1990 (Rv. 468674 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DEL PREZZO DI CESSIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO DE IURE - STIPULAZIONE DI FORMALE ATTO DI TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468674-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA - COMUNICAZIONE ALL'ASSEGNATARIO DEL PREZZO DI CESSIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO DE IURE - STIPULAZIONE DI FORMALE ATTO DI TRASFERIMENTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 27 della legge n. 513 del 1977, come modificato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978, nella parte in cui, dopo aver abrogato la previgente normativa in materia di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, e dopo avere imposto l'Onere della rinnovazione delle domande di cessione già proposte con esclusivo riferimento ai casi in cui l'ente proprietario o gestore non abbia ancora espresso la sua volontà al riguardo, stabilisce, per il diverso caso di pregressa accettazione della domanda con comunicazione all'assegnatario del prezzo di cessione, che si considera "stipulato e concluso" il contratto di compravendita, va interpretato nel senso che il trasferimento di proprietà dell'alloggio deve intendersi avvenuto "de iure" in presenza degli indicati presupposti, escludendo di conseguenza la necessità della stipulazione di un apposito successivo contratto, salva la possibilità che tale trasferimento, quale effetto identico a quello che si sarebbe attenuto con la stipulazione stessa, venga rimosso in tutti gli stessi casi che avrebbero consentito la rimozione degli effetti di un contratto realmente compiuto. (contra 4892/87, mass n 453512; (contra 4058/86, mass n 446869; (contra 577/85, mass n 438788; (contra 4838/83, mass n 429726).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)