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Sez. 1, Sentenza n. 4838 del 14/07/1983 (Rv. 429726 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO A CONSEGUIRE LA CESSIONE MEDIANTE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TUTELA DI TALE DIRITTO MEDIANTE ESECUZIONE - FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429726-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - RISCATTO - ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ASSEGNATI IN LOCAZIONE SEMPLICE - TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ AGLI ASSEGNATARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 27 DELLA LEGGE N. 513 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIRITTO DELL'ASSEGNATARIO A CONSEGUIRE LA CESSIONE MEDIANTE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - TUTELA DI TALE DIRITTO MEDIANTE ESECUZIONE - FORMA SPECIFICA EX ART. 2932 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice, la disciplina transitoria fissata dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977 n. 513, come interpretato ed integrato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978 n. 457, la quale regola compiutamente tutti i rapporti ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore, allorché dispone, in relazione alle domande di cessione in proprietà per cui l'ente proprietario o gestore abbia già fatto la comunicazione del prezzo, che "si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita", non va intesa nel senso della Costituzione ope legis del vincolo contrattuale e del conseguente trapasso di proprietà, bensì in quello della definitività ed incontestabilità del diritto dell'assegnatario a conseguire la cessione mediante la stipulazione del contratto. Tale diritto, peraltro, non è suscettibile di tutela con esecuzione in Forma specifica del correlativo Obbligo di detto ente, a norma dell'art. 2932 cod. civ., in considerazione dei connotati pubblicistici del relativo rapporto e della sua non riconducibilità nell'ambito di un impegno a contrattare, assunto con manifestazione di volontà negoziale, ma può essere difeso con Azione di accertamento, in caso di contestazione, e con Azione risarcitoria per la riparazione del danno derivante dalla mancata stipulazione. (Conf 611/83, mass n 425359).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 10, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 7, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 27 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)