Sez. L, Sentenza n. 253 del 07/01/2005 (Rv. 579465 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Superamento del periodo di comporto - Recesso del datore di lavoro - Tempestività - Valutazione - Criteri - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
Mentre nel licenziamento disciplinare vi è l'esigenza della immediatezza del recesso, volta a garantire la pienezza del diritto di difesa all'incolpato, nel licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia l'interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole "spatium deliberandi" che va riconosciuto al datore di lavoro perchè egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della presenza in azienda del lavoratore in rapporto agli interessi aziendali; ne consegue che in questo caso la tempestività del licenziamento non può risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all'intero contesto delle circostanze significative, e la cui valutazione non è sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivata. (Nella specie, la S.C ha ritenuto la valutazione del giudice di merito, secondo il quale, in relazione alle dimensioni dell'ente datoriale, al comportamento del datore di lavoro successivo al superamento del periodo di comporto e alla riservatezza che dopo tale superamento il lavoratore era ancora rimasto assente per malattia, la tempestività del licenziamento andava valutata con riferimento non al momento di superamento del comporto, bensì al momento di rientro in sevizio del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)