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Sez. L, Sentenza n. 2868 del 08/05/1985 (Rv. 440617 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA DISCONTINUA ED INTERMITTENTE - TEMPESTIVITÀ, NON IMMEDIATEZZA, DEL RECESSO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440617-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO PER MALATTIA DISCONTINUA ED INTERMITTENTE - TEMPESTIVITÀ, NON IMMEDIATEZZA, DEL RECESSO - SUFFICIENZA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Mentre in generale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro intimi al lavoratore il licenziamento in tronco ex art. 2119 cod. civ. è necessaria l'immediatezza del recesso rispetto al tempo in cui si realizza il fatto invocato come giusta causa, nel caso invece di licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia discontinua ed intermittente sussiste una semplice esigenza di tempestività, requisito questo necessario perché - pur dovendosi riconoscere un ragionevole spatium deliberandi al datore di lavoro perché egli possa convenientemente valutare nel suo complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore - il rapporto non può però rimanere in uno stato di risolubilità che sarebbe contrastante con il regime di stabilità previsto - in presenza di certi requisiti dimensionali dell'impresa - dalla legge n. 604 del 1966 e dallo statuto dei lavoratori; d'altra parte la riammissione in servizio del lavoratore dopo la malattia ed il prolungato mancato Esercizio della facoltà di recesso da parte del datore di lavoro possono rilevare come rinuncia di quest'ultimo per fatti concludenti in una valutazione complessiva del comportamento delle parti condotta secondo il fondamentale principio di buona fede. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittimo il recesso del datore di lavoro in un caso in cui il lavoratore aveva cumulato nel triennio di vigenza del contratto collettivo di categoria un numero di assenze per malattia superiore al comporto, ma - riammesso al lavoro - era stato poi licenziato dopo oltre un anno dalla scadenza del triennio predetto). (V 4572/84, mass n 436478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)