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Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 28848 del 29/12/2005 (Rv. 585687 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Provvedimento reso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero - Ricorso per cassazione - Notificazione - Al Prefetto emittente il decreto di espulsione - Necessità - Notifica all'Avvocatura dello Stato non presente nel giudizio di opposizione - Nullità - Rinnovazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585687-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

In analogia con il modello procedimentale delineato, in tema di sanzioni amministrative, dall'art. 23 della n. 689 del 1981, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero deve essere proposto, a pena di inammissibilità, nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e deve essere notificato presso di essa, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti del Prefetto ma notificato all'Avvocatura dello Stato, benché questa nella precedente fase di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio dell'autorità amministrativa intimata.

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/1999 num. 113 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)