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Sez. L, Sentenza n. 2627 del 14/04/1986 (Rv. 445704 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA - NOZIONE - PRESTAZIONE ESEGUITA ABITUALMENTE FUORI SEDE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445704-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI TRASFERTA - TRASFERTA - NOZIONE - PRESTAZIONE ESEGUITA ABITUALMENTE FUORI SEDE - ESCLUSIONE.*

La trasferta - la quale non è configurabile quando la prestazione lavorativa fuori Sede o itinerante costituisca l'elemento caratterizzante del rapporto - richiede la provvisorietà dell'invio del dipendente in una Sede diversa da quella del luogo in cui il lavoro si svolge normalmente ed abitualmente, per l'attuazione di particolari esigenze di lavoro dell'impresa, ed implica la temporaneità della dislocazione del lavoratore in quanto correlata a specifiche e contingenti necessità dell'impresa, a prescindere dalla circostanza che tale dislocazione si protragga per tempi anche lunghi e continuati. Pertanto, soltanto ove il lavoratore presti la sua opera abitualmente fuori della Sede dello stabilimento con riferimento non tanto alle esigenze dell'impresa quanto al contenuto del rapporto di lavoro, la normalità (e quindi la non eccezionalità) di tale prestazione esclude la configurabilità della trasferta. (V 5723/85, mass n 442909; (V 2526/85, mass n 440349; (V 43/84, mass n 432300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)