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Sez. L, Sentenza n. 5836 del 27/10/1988 (Rv. 460346 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - APPLICABILITÀ ALLE PRESTAZIONI "LIQUIDATE" CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'1 LUGLIO 1984 - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460346-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - APPLICABILITÀ ALLE PRESTAZIONI "LIQUIDATE" CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'1 LUGLIO 1984 - PORTATA.*

La normativa dettata dalla legge n. 222 del 1984 (sulla revisione della disciplina dell'Invalidità pensionabile), che prevede non più la pensione d'Invalidità ma l'assegno ordinario d'Invalidità (art. 1) e la pensione ordinaria d'inabilità (art. 2), è applicabile, secondo il disposto dell'art. 12, alle prestazioni "liquidate" con decorrenza successiva alla data (1 luglio 1984) di entrata in vigore della legge stessa, intendendosi per "liquidazione" il provvedimento che accerta il diritto dell'assicurato alla prestazione. Pertanto, qualora non sia configurabile uno stato di Invalidità pensionabile anteriore alla data predetta, il giudice non può applicare la vecchia disciplina, ma deve verificare la sussistenza o meno del diritto dell'assicurato ad una delle prestazioni previste dalla nuova disciplina della legge del 1984. (V 8516/87, mass n 456046; (V 7027/87, mass n 455201; (V 2560/85, mass n 440373).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)