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Sez. L, Sentenza n. 1937 del 23/02/1991 (Rv. 471067 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Contestazione dell'addebito - Indicazione dei fatti ascritti al lavoratore - Carattere della specificità - Necessità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471067-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300, la preventiva contestazione dell'addebito, nel procedimento disciplinare, deve avere per oggetto i fatti ascritti al lavoratore con specificità tale da consentire, secondo la finalità che le è propria, un'adeguata difesa dell'incolpato, ma non anche indicare le norme, legali o contrattuali, che si assumono violate. (Nella specie, relativa al licenziamento di un professore d'orchestra della R.A.I. cui era stato contestato lo svolgimento di attività didattica presso il Conservatorio di S. Cecilia durante periodi di assenza dal servizio per malattia, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha ritenuto irrilevante il mancato riferimento, nella contestazione predetta, alle disposizioni dell'art. 27 del contratto collettivo aziendale per i professori d'orchestra, secondo cui "il professore assente per malattia non può lasciare il suo domicilio senza essere stato espressamente autorizzato dal medico di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300").

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)