diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7434 del 10/08/1996 (Rv. 499158 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Contestazione dell'addebito - Specificità - Contestazione della prestazione di attività lavorativa in costanza di malattia - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499158-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Non costituisce violazione del disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 una contestazione dell'addebito avente ad oggetto unicamente la circostanza della prestazione, da parte del lavoratore subordinato, di attività lavorativa durante l'assenza per malattia, qualora il successivo licenziamento per giusta causa del lavoratore venga motivato con il fatto che tale comportamento ha aggravato la patologia o reso più difficile la guarigione, atteso che, da un lato, al momento della contestazione il datore di lavoro, a differenza del lavoratore, difficilmente può valutare l'effettiva esistenza della malattia o la sua simulazione, e, dall'altro, che, potendosi nelle suddette ipotesi determinare la violazione di uno dei due doveri fondamentali del prestatore di lavoro, e cioè quello di diligenza e quello di fedeltà di cui rispettivamente agli artt. 2104 e 2105 cod. civ. e può quindi realizzarsi un illecito disciplinare ai sensi dell'art. 2106 cod. civ., la contestazione suddetta è comunque idonea a rendere possibile la difesa del lavoratore che, essendo a conoscenza dei fatti, può modulare come meglio ritiene le proprie difese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)