Sez. L, Sentenza n. 6523 del 20/07/1996 (Rv. 498647 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Preventiva contestazione degli addebiti - Onere - Adempimento - Richiamo a tale contestazione nella lettera di licenziamento - Nullità per genericità o indeterminatezza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento per motivi disciplinari, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto l'onere di contestazione preventiva di specifici addebiti, è esclusa la nullità del recesso, sotto il profilo della genericità e indeterminatezza, qualora nella relativa comunicazione scritta venga fatto un mero richiamo alle precedenti dettagliate contestazioni.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)