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Sez. L, Sentenza n. 6523 del 20/07/1996 (Rv. 498647 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Preventiva contestazione degli addebiti - Onere - Adempimento - Richiamo a tale contestazione nella lettera di licenziamento - Nullità per genericità o indeterminatezza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498647-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento per motivi disciplinari, una volta che il datore di lavoro abbia adempiuto l'onere di contestazione preventiva di specifici addebiti, è esclusa la nullità del recesso, sotto il profilo della genericità e indeterminatezza, qualora nella relativa comunicazione scritta venga fatto un mero richiamo alle precedenti dettagliate contestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)