Sez. 5 - , Sentenza n. 5882 del 29/01/2019 Ud. (dep. 06/02/2019) Rv. 274413 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comma, legge fall. dopo la sentenza della Corte cost. n. 222 del 2018 - Applicazione dell'automatismo di cui all'art. 37 cod. pen. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comma, legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, non necessariamente deve essere parametrata alla stessa durata della pena principale ai sensi dell'art. 37 cod. pen., in quanto i principi di proporzionalità e di individualizzazione del trattamento sanzionatorio, posti alla base della decisione di illegittimità costituzionale, non consentono di applicare alcun tipo di automatismo sanzionatorio. (In applicazione del principio la Corte, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comma, legge fall., ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto delle pene accessorie, al fine di consentire al giudice di merito di stabile la durata delle stesse, trattandosi di giudizio, che implicando valutazioni discrezionali, è sottratto al giudice di legittimità). Conf. Sez. 5, n.6115/2019 del 14/12/2018 (dep.07/02/2019); Sez. 5, n.4780/2019 del 20/12/2018 (dep.30/01/2019).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)