Sez. 5 - , Sentenza n. 1968 del 07/12/2018 Ud. (dep. 16/01/2019) Rv. 274228 - 01
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | - Previsione legislativa di durata minima e massima - Criteri di commisurazione - Riferimento alla pena principale inflitta - Necessità.
PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie previste dall'art. 216, ult. comm., legge fall., nella formulazione derivata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio la Corte, riconoscendo d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie irrogate prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ult. comm., legge fall., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie, che è stata quindi rideterminata in quella corrispondente alla pena principale inflitta all'imputato). Conf. Sez.5, n.1963 del 07/12/2018, dep.16/01/2019.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)