Sez. U, Sentenza n. 9417 del 11/11/1994 (Rv. 488524 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Società avente sede in Italia all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento - Successivo trasferimento in Francia della sede sociale - Rilevanza ai fini della competenza giurisdizionale del giudice italiano - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE
Rientra nella giurisdizione del giudice italiano il procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società avente sede in Italia all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento, non assumendo rilevanza, al fine dell'individuazione della competenza giurisdizionale, il successivo trasferimento in Francia della sede sociale, sia in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" (art. 5 cod. proc. civ.), sia in forza dell'art. 20 della Convenzione italo francese del 3 giugno 1930, ratificata con legge n. 45 del 1932, secondo cui competenti a dichiarare il fallimento di una società commerciale sono gli organi giurisdizionali di quello dei due Stati in cui trovasi la sede sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Tratt. Internaz. 03/06/1930 num. 20, Legge 07/01/1932 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)