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Sez. 1, Sentenza n. 12131 del 09/12/1993 (Rv. 484638 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Determinazione - Sede legale della società - Trasferimento - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484638-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio

Ai fini dell'individuazione del tribunale competente alla dichiarazione di fallimento, a norma dell'art. 9 legge fall., il trasferimento della sede legale della società è irrilevante quando ad esso non corrisponde un trasferimento effettivo, ovvero quando il trasferimento interviene nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, o quando al formale trasferimento non si accompagna l'esercizio nella nuova sede dell'attività d'impresa, da considerarsi cessata a seguito del trasferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)