Sez. 1, Sentenza n. 5872 del 26/05/1995 (Rv. 492489 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Sede legale - Trasferimento in concomitanza dello stato di crisi - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il trasferimento della sede legale in concomitanza dello stato di crisi che precede la dichiarazione di fallimento non giustifica la presunzione di coincidenza della nuova situazione legale e formale con quella effettiva, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento ex art. 9 della legge fallimentare, essendo prassi ricorrente, di fatto, gli spostamenti anche plurimi della sede legale in presenza della crisi imprenditoriale, allo scopo di sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori ed a ritardare l'evidenziazione dell'insolvenza ai fini concorsuali, salva la dimostrazione in concreto dell'esercizio dell'attività degli amministratori nella nuova sede.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)