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Sez. 1, Sentenza n. 11062 del 09/11/1993 (Rv. 484242 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Determinazione - Criteri - Società - Sede legale - Trasferimento immediatamente precedente o successivo alla istanza di fallimento - Competenza territoriale - Spostamento - Condizione.
Stato
decisa il 1993-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484242-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio

La competenza a dichiarare il fallimento appartiene, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), al Tribunale del luogo in cui si trova effettivamente la sede principale dell'impresa dell'imprenditore e tale luogo, che si identifica con quello nel quale l'imprenditore svolge prevalentemente la sua attività amministrativa e direttiva, si presume coincidente, se si tratta di società iscritta nel registro delle imprese, con quello risultante da tale registro fino a che non risulti dimostrato il contrario; pertanto, nel caso in cui il trasferimento della sede legale della società sia stato immediatamente precedente o successivo alla istanza di fallimento o non sia stato seguito da quello del centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa e dalla prosecuzione dell'attività di questa, deve escludersi lo spostamento della competenza, per la dichiarazione di fallimento, dal Tribunale della sede originaria a quello della nuova sede legale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)