Sez. 3, Sentenza n. 27002 del 07/12/2005 (Rv. 586022 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Regime delle preclusioni - Applicabilità alla consulenza tecnica - Esclusione - Ammissibilità d'ufficio in ogni momento - Sussistenza - Giudizio sulla necessità del suo esperimento - Rimessione dello stesso alla discrezionalità del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La consulenza tecnica non soggiace al regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro per l'assunzione dei mezzi istruttori, sicché può essere ammessa senza che sia indicata specificamente nel ricorso introduttivo, potendo essere disposta d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento ed anche al di fuori dei limiti stabiliti dal cod. civ., quale quello della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, di cui all'art. 2697 cod. civ. . Il giudizio sulla necessità ed utilità di farvi ricorso e, quindi, sulla deduzione del fatto posto a fondamento della domanda e sull'indispensabilità dell'intervento del consulente per le sue cognizioni tecniche, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio si sottrae al sindacato di legittimità anche quando difetti un'espressa motivazione al riguardo, dovendo ritenersi implicita nell'ammissione del mezzo istruttorio la valutazione della sua opportunità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)