Sez. L, Sentenza n. 11169 del 12/11/1993 (Rv. 484292 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Consulenza tecnica | Ammissibilità d'ufficio - Regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro - Operatività - Esclusione - Istanza proposta da una parte per l'accertamento di fatti essenziali - Rigetto da parte del giudice di appello - Obbligo di motivazione - Oggetto.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Prove nuove - Consulenza tecnica
La consulenza tecnica, quale mezzo di acquisizione di elementi di cognizione utili ai fini del decidere, può essere disposta dal giudice anche di ufficio, senza incontrare limite alcuno al regime delle preclusioni previsto dal rito del lavoro per l'assunzione di mezzi istruttori; conseguentemente, anche se l'espletamento della consulenza tecnica venga richiesto dalla parte - al fine di accertare determinati fatti essenziali per la decisione - per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello, il giudice di merito non può disattendere tale istanza senza confutare con valide argomentazioni le ragioni addotte a fondamento della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)