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Sez. 3, Sentenza n. 4359 del 07/04/2000 (Rv. 535412 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Azione di riscatto promossa dall'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente per fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto.
Stato
decisa il 2000-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535412-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

La controversia promossa dall'affittuario di un fondo rustico, per far valere il diritto di riscatto, è rivolta all'accertamento della sostituzione dell'affittuario medesimo nella posizione del terzo acquirente a partire dalla data della stipulazione della compravendita fra il concedente e detto terzo e, pertanto, ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ. , rispetto alla causa che lo stesso terzo acquirente instauri per il rilascio del bene solo qualora tale seconda causa si basi su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)