Sez. 3, Sentenza n. 8778 del 30/05/2003 (Rv. 563802 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Azione di riscatto promossa dall'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Il rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., impone la sospensione del processo, fra il giudizio promosso dall'affittuario del fondo rustico per l'accertamento del proprio diritto di riscatto in seguito al trasferimento oneroso della proprietà del fondo ed il giudizio instaurato dal terzo acquirente per ottenere il rilascio del fondo sussiste se la domanda di rilascio è fondata su fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto e va escluso se i fatti, sui quali si basa la domanda stessa, sono anteriori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)