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Sez. L, Sentenza n. 24913 del 29/11/2007 (Rv. 600585 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Azione di impugnativa del licenziamento per ingiustificatezza - Principio di infrazionabilità della domanda - Prima domanda contenente espressa riserva di ulteriore azione giudiziale per separate voci di danno - Ammissibilità della riserva - Conseguenze - Ulteriore domanda successiva alla formazione del giudicato sulla prima domanda - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600585-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il giudicato non "fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa" (ai sensi dell'articolo 2909 c.c.) ove l'attore, nel giudizio di accertamento, in cui si sia formato il giudicato, del diritto all'indennità supplementare per ingiustificatezza del licenziamento, abbia fatto espressa riserva di agire, in separata sede, per far valere diritti - che si fondino sul medesimo titolo ("causa petendi"), dedotto in quel giudizio - senza che possa rilevare, in contrario, neanche il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno - che si riflette, sul piano processuale, nel principio dell'ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione - con la conseguenza che non è coperta dal giudicato su alcune voci di danno, in dipendenza della riserva di agire separatamente, la domanda volta a fare valere voci diverse (retribuzioni, indennità non corrisposte, risarcimento) del medesimo danno, ancorché derivante dallo stesso illecito (contrattuale o extracontrattuale), quale il licenziamento ingiustificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)