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Sez. 2, Sentenza n. 23342 del 30/10/2006 (Rv. 593059 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Azione di risarcimento del danno - Principio di infrazionabilità della domanda - Prima domanda contenente espressa riserva di ulteriore azione giudiziale per separate voci di danno - Ammissibilità della riserva - Conseguenze - Ulteriore domanda successiva alla formazione del giudicato sulla prima domanda - Preclusione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593059-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Il carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento del danno si riflette, sul piano processuale, nel principio della ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione, con la conseguenza che la domanda risarcitoria, fondata sul presunto illecito del convenuto, deve - di regola - contenere tutte le possibili voci di danno da esso originate (e non solo alcune di esse). Tuttavia, nel procedimento nel quale si debba accertare la responsabilità del danneggiante, ben può il danneggiato fare riserva di agire separatamente per il ristoro di quanto a lui spettante. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della domanda relativa all'ottenimento degli interessi e della rivalutazione monetaria scaturenti dalla sentenza di condanna alla restituzione di una somma pecuniaria a titolo di risarcimento danni conseguente alla pronuncia di una risoluzione contrattuale, sul presupposto del passaggio in giudicato di quest'ultima, omettendo, però, di considerare che, nel relativo giudizio, l'attore aveva fatto espressa riserva di agire in separata sede per il riconoscimento di tutte le voci collegate al risarcimento del danno, di modo che la suddetta ulteriore domanda non poteva ritenersi coperta dal giudicato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)